mercoledì 9 marzo 2011

Sul ddl elettorale approdato all'ARS

Nei giorni scorsi ho ricevuto il testo del disegno di legge elettorale presentato all'ARS dal Governo Lombardo. Ringrazio il Vice Capogruppo del PDL, On.le Salvo Pogliese, che costantemente coinvolge la base nelle scelte che riguardano la nostra Regione.
Nel testo, che prevede alcune importanti novità, tra le quali il voto di genere e il referendum popolare di sfiducia al Sindaco, ho evidenziato alcune modifiche chje secondo me vanno apportate con degli emendamenti.
Nella fattispecie trattasi dell'Art. 4 recante le Norme in materia di composizione della giunta.
Daccordo sulla rappresentanza di entrambi i sessi, sono invece contrario alla compatibilità tra il ruolo di consigliere comunale/provinciale e quello di assessore comunale/provinciale.

Ho pertanto suggerito che l'art. 4 con il seguente testo presentato:

Art. 4.

Norme in materia di composizione della giunta
1. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, é sostituito dal seguente:
‘4. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.’.
2. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, é sostituito dal seguente:
‘3. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere provinciale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.’.


Venga sostituito dal seguente testo:

Art. 4.

Norme in materia di composizione della giunta
1. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, é sostituito dal seguente:
‘4. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.’.
2. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, é sostituito dal seguente:
‘3. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere provinciale.’.

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